IL PRETORE Rilevato come oggetto del presente giudizio sia la sospensione per 120 giorni della patente del sig. Sergio Presenti per avere invertito la marcia percorrendo con la propria auto lo svincolo che dal casello di Genova Est porta all'inserimento nell'autostrada propriamente detta; Rilevato come alla luce della costante giurisprudenza di legittimita' le rampe e gli svincoli siano considerati a pieno titolo parte dell'autostrada; Ritenuto tuttavia che altro sia invertire la marcia passando da una carreggiata all'altra dell'autostrada - cosi' esponendo i terzi ad evidentissimo pericolo - e cosa ben diversa sia invece invertire la marcia in uno svincolo di raccordo avente struttura e sostanza di strada ad una carreggiata ed a doppio senso; Ritenuto che imporre in una simile ipotesi (caratterizzata da una pericolosita' comprensibilmente bassa) la sospensione della patente quale sanzione accessoria al reato previsto dall'art. 176, ventiduesimo e diciannovesimo comma del codice della strada mal si concili e coordini con quanto stabilito dall'art. 218 dello stesso codice e cioe' con l'immediata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente direttamente ad opera dei verbalizzanti e, quindi, della Prefettura; Ritenuto che un simile duplice sistema da un lato violi il diritto di difesa - ma anche la riserva giurisdizionale relativa alla cognizione su reati ascrivendo a parte della fattispecie sanzionatoria (tale deve essere considerata la sanzione accessoria della sospensione della patente) alle autorita' amministrative prima che il giudizio sul reato venga svolto; Ritenuto per consenso che il periodo di sospensione sia sproporzionato in quanto superiore a quelli per esempio giusti per ipotesi di pericolo concretizzatosi (si pensi all'omicidio colposo o alle lesioni gravi)in quanto previsto in una ipotesi che in concreto puo' non essere pericolosa;